«Anno nuovo vita nuova», sembra il messaggio che il Governo vuole trasmetterci con la Legge di Stabilità 2015. Infatti, dopo mesi di interminabili sedute alle Camere, il 29 dicembre scorso i nostri legislatori hanno reso pubblica nel supplemento n. 99 della Gazzetta Ufficiale 300 la nuova Finanziaria (alias Legge 23 dicembre 2014 n.190). Legge che ci accompagnerà per tutto il corrente anno con l’obiettivo di tirare fuori il nostro Paese dalla crisi che ci opprime da oltre un lustro.
Qualcuno vorrà di certo subito contestare questa mia asserzione, sostenendo che almeno l’ultima mezza dozzina di Finanziarie non ha portato oggettivamente la vigorosa marea di innovazione miracolosa che tutti ci aspettiamo da anni.
Sta però di fatto che in mezzo alla miriade (ben 735!) di commi che caratterizzano l’unico articolo della Legge di Stabilità 2015, ne troviamo alcuni che ci possono far ben sperare. Non voglio annoiarvi elencandoli uno ad uno. Ma mi preme soffermarmi su di uno solo in particolare, il 47.
Perché proprio lui? No, non è l’unico che ho letto, come qualche simpaticone starà pensando. Ma è di sicuro quello che ho analizzato con maggiore attenzione, se non altro perché tratta uno degli argomenti su cui io e il mio staff lavoriamo instancabilmente da sette anni, ovvero le agevolazioni fiscali sulla casa, volgarmente dette “detrazioni 50% e 65%”.
Nessuno, credo, avrà da obiettare se oso definirle “le Detrazioni”, con tanto di articolo determinativo ed iniziale maiuscola. Infatti sono a tutt’oggi gli sconti fiscali più alti in vigore, nonché quelli con il maggior bacino di potenziali fruitori.
Ma vediamo meglio di cosa tratta questo comma…
Veniamo al dunque.
Il comma 47 proroga fino al 31 dicembre 2015:
Avremo quindi un anno in più del previsto per usufruire dei benefici economici garantiti dai predetti bonus.
La Finanziaria precedente, infatti, fissava la loro scadenza alle su citate aliquote al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i soli interventi di riqualificazione energetica sulle parti condominiali).
Ed ora andiamo nel dettaglio.
Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
- Comma 47 (1° parte)
Fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto detto precedentemente: si conferma la proroga della detrazione fino alla fine di quest’anno.
Aggiungo un appunto: dal 2016 l’aliquota 65% sarà soppressa, ma i soggetti Irpef (leggi persone fisiche) e non quelli Ires (leggi imprese) potranno ancora applicare l'articolo 16-bis, comma1, lettera h) del Tuir, per il risparmio energetico cosiddetto “generico” che, se non subentreranno ulteriori proroghe o variazioni di legge, sarà pari al 36%.
In ogni caso vorrei dare un consiglio: fossi in Voi, considerando lo storico delle proroghe, attenderei la prossima Finanziaria prima di demoralizzarmi per questa ipotetica riduzione d'aliquota.
Il prossimo punto contiene la prima ghiotta novità.
Rientrano nella detrazione 65% anche le spese:
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
- Comma 47 (2° parte)
Già da parecchio tempo le associazioni di categoria (Assites, Unicmi e FederlegnoArredo per citare le più attive) avevano richiesto l’aggiunta delle schermature solari ai prodotti detraibili. E, con un emendamento dell’ultima ora, il Governo ha finalmente accolto la loro supplica.
Dal 1° gennaio è così concessa la detrazione fino a 60.000 euro (quindi su un importo massimo di spesa di 92.307,69 euro) anche per l’installazione dei sistemi regolati dalle normative ISO citate nel DL 311/06, ossia:
Qui non mi dilungherò oltre sull’argomento. Vi suggerisco, però, di leggere il nostro articolo “Detrazione 65% e schermature solari: dubbi normativi”, dove ho cercato di sviscerare meglio la questione, indicando le schermature che dovrebbero essere soggette al bonus 65% e quali sono gli interrogativi che ancora restano da fugare sui requisiti tecnici e burocratici per attuare la richiesta di detrazione.
Proseguiamo con la disamina del comma 47 e scopriamo la seconda novità.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»
- Comma 47 (3° parte)
Quanta generosità! Oltre alle schermature solari, da gennaio anche l’acquisto dei generatori a biomassa potrà essere detratto al 65% con massimale di 30.000 euro (quindi su un importo di spesa non superiore a 46.153,84 euro).
Ma quali prodotti rientrano in questa categoria? Generalmente tutti quelli che già potevano essere considerati detraibili grazie al comma 344 della Legge 296/06 e s.m.i. E cioè caldaie, stufe e termo-camini alimentati con biomasse legnose quali:
Da ora, però, per usufruire del bonus non sarà più necessario rispettare gli stringenti requisiti previsti dal comma 344 (che premiano gli interventi che permettono di ottenere un indice di prestazione energetica Epi obiettivamente molto basso), ma basterà che i generatori installati rispettino alcune normative inerenti il rendimento utile nominale minimo ed i limiti di emissione.
L’unico dubbio che resta riguarda il cumulo del limite di spesa con gli altri interventi previsti dalla Legge 296/06. Deve di fatto essere chiarito se tale intervento incida sul livello di climatizzazione invernale del fabbricato oppure se sia considerato come i pannelli solari termici.
E qui termina la parte relativa all’ecobonus. Passiamo quindi senza indugio alla proroga seguente.
L’estensione fino a fine 2015 delle detrazioni per il recupero edilizio (che comprende interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) è sancita così:
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: "La detrazione è pari al" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015";
- Comma 47 (4° parte)
La precedente normativa, viceversa, prevedeva per le spese effettuate nel 2015 una riduzione della percentuale del bonus al 40%.
Rimane invariato anche il tetto di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, che dal 2016 tornerà però ai canonici 48.000 euro con aliquota di detrazione al 36%. All’atto pratico, quindi, l’importo massimale di detrazione per ciascun immobile sarà di 48.000 euro fino a fine 2015 e di 17.280 euro dal 2016 in avanti.
Oltre a questo nessun'altra novità eclatante. Perciò passiamo oltre.
2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
Altro prolungamento molto importante, visti i diversi recenti terremoti che hanno flagellato il nostro Paese. Si tratta, infatti, dell’estensione a tutto il 2015 della detrazione 65% (fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare) per gli interventi descritti all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per la precisione parliamo dell’adozione di misure antisismiche e di messa in sicurezza statica realizzate sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive siti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003).
Il bacino d’utenza, per un verso, è quindi più ampio di quello atteso per il recupero edilizio semplice, visto che non riguarda unicamente i fabbricati residenziali. Ma, dall’altro, c’è la limitazione del beneficio alle sole zone ad alto rischio. Nella fattispecie parte del Triveneto, tutta la zona appenninica di levante, dall’Emilia alla Calabria, e la Sicilia.
Anche in questo caso, se non perverranno ulteriori modifiche, dal 2016 le detrazioni per le suddette opere saranno equiparate a quelle per le ristrutturazioni semplici.
E terminiamo la disamina del comma 47 con l’ultimo bell’annuncio.
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
Traduzione dal burocratichese all’italiano: il bonus mobili resta valido ancora per tutto il 2015.
Si potranno quindi detrarre al 50% le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A+ (per i forni vale la classe A) connesse ad una ristrutturazione edilizia, fino ad una spesa massima di 10.000 euro per ciascuna unità abitativa.
Viene inoltre ufficializzato un concetto che aveva nel passato dato adito a molte interpretazioni controverse: le spese soggette a detrazione sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Vale a dire che i 10.000 euro concessi su questa agevolazione sono aggiuntivi ai 96.000 euro accordati per il bonus ristrutturazioni e sono utilizzabili per intero senza limiti di importo a prescindere da quello che si spenderà per la ristrutturazione.
Colgo occasione per evidenziare due concetti fondamentali:
Dal 2016 questa agevolazione è destinata a sparire, salvo ripensamenti dell’ultima ora.
Non ci resta che concludere…
Prossimamente posterò un articolo nel quale farò un breve excursus su alcuni altri commi della Legge di Stabilità in stretta correlazione con quello qui analizzato. Per cui consiglio a tutti di passare ogni tanto a dare un’occhiata al nostro sito.
Avendo aperto con una pillola di saggezza popolare perché non chiudere in modo altrettanto filo-tradizionalista con un secondo detto?
«I politici con una mano danno e con l’altra tolgono» (su questo sono certo di trovare più lettori d’accordo rispetto al proverbio iniziale…).
Mi sento, con un po’ di arroganza ed ironia, di completarlo così: «la nostra bravura deve essere quella di fare propria la mano giusta».
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