Quando l’Agenzia pubblica le sue circolari mi piace fare un giochino, leggo solo i quesiti e penso alla risposta che fornirei ad un cliente se fosse lui a pormeli. Risultato: quasi mai io e l’Agenzia concordiamo nei pareri e anche questa volta non ha fatto eccezione.
Per fortuna, nel caso di questa circolare, le nostre divergenze non sono totali. Ma leggendo le argomentazioni date all’interpretazione “Sostituzione caldaia e bonus mobili”, mi sono dovuto dare un pizzicotto per capire se stessi sognando o se le parole che mi scorrevano davanti agli occhi fossero reali.
In questo post e nel video che lo accompagna vi spiegherò cosa non torna e come evitare brutte sorprese se pensate di effettuare questo intervento. Buona lettura (e visione...)

La Circolare 3/E
Giorni fa, leggendo la rassegna stampa mattutina su agevolazioni e fisco, mi sono imbattuto in una freschissima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la 3/E. Considerate le novità tributarie introdotte dalla recente Legge di Stabilità, mi aspettavo che essa contenesse i tanto attesi chiarimenti sul Bonus mobili per le giovani coppie. Ma già dal titolo, “Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”, ho capito che i temi trattati sarebbero stati altri. E, come sospettavo, di vere novità neppure l’ombra. In compenso, alcune delle interpretazioni proposte trattano argomenti parecchio interessanti inerenti la detrazione 50% e il Bonus mobili (tradizionale). Vediamo quali sono.
Detrazione 50% e Bonus mobili: i dubbi dei contribuenti

Le delucidazioni importanti sono le quattro che vanno dalla 1.4 alla 1.7 della circolare. Queste le domande in cerca di riposte:
- 1.4 Pertinenza abitazione principale: un garage in comproprietà tra possessori di due unità abitative distinte può essere considerato pertinenza di entrambe? Chi può detrarre le spese di un’eventuale ristrutturazione del garage?
- 1.5 Sostituzione caldaia e “bonus mobili”: il rimpiazzo della caldaia rientra tra gli interventi che, oltre alla detrazione 50%, danno diritto anche al bonus arredi?
- 1.6 Spese per sostituzione sanitari: la sostituzione della vasca con altra dotata di sportello apribile o con un box doccia può essere considerata abbattimento delle barriere architettoniche e, quindi, detratta al 50%?
- 1.7 Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - ulteriori chiarimenti: qualora un condominio minimo non abbia ancora richiesto il codice fiscale (come previsto dalla risoluzione n. 74/E del 2015) ma stia già godendo della detrazione 50%, rischia una contestazione per le rate di detrazione già fruite?
Ci sarebbe un’ulteriore domanda, la 1.8 (Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio), che tocca il tema del bonus ristrutturazioni ma, vista la ridotta platea di contribuenti che potrebbe interessare, ho deciso di tenerla fuori da questo elenco.
Come avrà risposto l’Agenzia?

Come si può notare, le quattro interrogazioni prendono in esame situazioni assai frequenti, ma ancora molto fumose. Quindi i chiarimenti ufficiali non possono che essere ben graditi. Ma l’Agenzia è stata in grado di dare risposte puntuali? Secondo il mio parere non in tutti casi.
Considerando il numero e la complessità degli argomenti, analizzarli globalmente in un solo articolo sarebbe impossibile. Per cui ho deciso di dare vita ad un breve ciclo di post e, per rendervi l’esperienza meno impegnativa e più fruibile, ciascuno sarà accompagnato da un video. In ogni “puntata” prenderò in esame un tema della circolare per verificare se le risposte date delle Entrate siano davvero impeccabili. Premetto che non seguirò l’ordine dell’elenco fatto in precedenza, ma procederò secondo un criterio di importanza, cominciando con gli argomenti che ritengo essere i più diffusi e, quindi, doverosi di maggiore attenzione.
Lo scopo non è fare sterili critiche, ma evitare a voi che leggete future brutte sorprese o, peggio, contestazioni fiscali. Di fatto non sono rare le volte in cui l’Agenzia sia dovuta tornare sui suoi passi, modificando o, addirittura, ribaltando le indicazioni fornite ai contribuenti. Un esempio? Come scordare la storia dei portoncini d’ingresso che, nel 2007, l’Agenzia affermava non essere detraibili al 65% perché non categorizzabili tra i serramenti? Per più di un anno nessuno ha potuto detrarne l’acquisto. Solo l’intervento dell’Enea e precisazioni ministeriali hanno ricondotto la situazione alla normalità, inserendo a pieno titolo anche questi beni fra quelli agevolabili e confutando senza mezzi termini l’affermazione del Fisco, priva di qualsiasi fondamento tecnico.
Ora andiamo al sodo e partiamo con la prima analisi che, come avrete capito dal titolo del post, riguarderà la compatibilità tra cambio caldaie e bonus mobili.
Sostituire la caldaia è manutenzione straordinaria… Sogno o son desto?

Visto che sono ormai nove anni che trascorro le giornate seguendo pratiche di detrazione e rispondendo alle domande dei clienti, mi piace fare un giochino quando l’Agenzia pubblica le sue circolari: leggo solo i quesiti e penso alla risposta che fornirei ad un cliente se fosse lui a pormeli. Risultato: quasi mai io e l’Agenzia concordiamo nei pareri e anche questa volta non ha fatto eccezione.
Per fortuna, nel caso di questa circolare, le nostre divergenze non sono totali. Ma leggendo le argomentazioni date all’interpretazione “Sostituzione caldaia e bonus mobili”, mi sono dovuto dare un pizzicotto per capire se stessi sognando o se le parole che mi scorrevano davanti agli occhi fossero reali.
In sintesi, chi pone il quesito vuole avere conferma che la sostituzione della caldaia, nel caso in cui si voglia richiedere detrazione 50% per questo intervento, dia accesso anche al bonus arredi ed elettrodomestici. Il dubbio deriva dal fatto che fantomatiche “istruzioni ministeriali”, come vengono definite dal richiedente, riportino che:
ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.
«Ehhhhh!!» Questa è la prima cosa che mi è uscita dalla bocca, accompagnata da un sorriso ironico. Dopo di che ho pensato: «Ma su quale documento ministeriale è scritta sta ****ata - parola censurata –? Vedrai che ora l’Agenzia smentisce tutto». E invece, sorpresa delle sorprese, non solo Le Entrate confermano, ma riconducono a supporto della tesi anche una serie di circolari (scritte da loro) e il D.P.R. 380/01 (Testo Unico sull’Edilizia).
Che cosa sostengono le Entrate

L’Agenzia esordisce citando la Circolare 29/E del 2013, nella quale si conferma che, per accedere al bonus mobili, i lavori eseguiti su singole unità immobiliari debbano essere inquadrabili almeno nell’ambito della manutenzione straordinaria – N.d.R. nel caso delle parti comuni dei condomini è consentita anche la semplice manutenzione ordinaria. Fin qui mi trovano perfettamente d’accordo: questa è una delle regole pilastro su cui si fonda il bonus ristrutturazioni. Tant’è che la prima cosa che accerto quando inizio una consulenza su questa agevolazione è l’inquadramento dei lavori.
Ma il proseguo della risposta mi ha lasciato basito. Viene presa in esame, infatti, una seconda circolare, la 11/E del 2014, nella quale si chiede se gli interventi volti al risparmio energetico possano essere riconducibili alla manutenzione straordinaria. Per rispondere, dapprima l’Agenzia prende in considerazione l’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/01, che definisce la manutenzione straordinaria. Poi ne collega il contenuto ad una sua interpretazione, fornita con la circolare 57/E del 1998. Ovviamente, ai tempi, il D.P.R. 380/01 non esisteva ancora, ma vigeva la legge 457/78 (tutt’ora in vigore) che, in sostanza, contiene la medesima definizione. Ed è sulla base di quest’ultima che, nel 1998, l’Agenzia ha costruito tutte le sue teorie filosofiche di manutenzione straordinaria.
La circolare 57/E era stata pubblicata per fornire approfondimenti sulla Legge 449/97, quella che istituì la detrazione 50%. Fra i vari punti toccati non poteva perciò mancare quello riferito alle categorie di lavori agevolabili, compresa la manutenzione straordinaria. Per far capire meglio cosa la legge intendesse con questa definizione, Le Entrate cercarono di approfondirne il concetto, sottolineandone in particolare un aspetto: l’innovazione.
Ed è proprio su tale nozione che si fonda la risposta data nella circolare 3/E: la caldaia è un componente essenziale di un impianto di riscaldamento e, se sostituita con un’altra che permette di ottenere un risparmio energetico maggiore, dà luogo ad un intervento innovativo che, come tale, non può che essere una manutenzione straordinaria. Schematizziamo il ragionamento: se manutenzione straordinaria = bonus mobili e sostituzione caldaia = manutenzione straordinaria allora sostituzione caldaia = bonus mobili. Un sillogismo aristotelico che sembra non fare una piega. Peccato che i presupposti su cui si basa non siano poi così solidi, come vi dimostrerò fra poco.
Prima di passare alla mia analisi, vorrei farvi notare ancora un particolare: nel quesito l’Agenzia non dà per assunto che sia solo la «sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici» a dover essere considerata manutenzione straordinaria, ma anche tutti gli interventi «volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia». E, a supporto della sua affermazione, richiama ancora una volta un articolo del D.P.R. 380/01, il 123. Per il momento non aggiungo altro, perché lo scopo di questo articolo è capire se davvero la sostituzione della caldaia permetta l’accesso al bonus mobili. Ma, poiché anche il tema degli impianti a fonte rinnovabile è di grande interesse ed è stato in questa circolare esplicitamente connesso al bonus arredi, tratterò la questione in uno dei prossimi post. Detto questo, ecco cosa avrei risposto io a questo quesito.
Cosa ne pensiamo noi

Piccola premessa: nei post parlo sempre in prima persona, ma ci tengo a precisare che le analisi che riporto sono frutto della collaborazione con i colleghi dello Studio. Per questo post in particolare è stata preziosissima la competenza dell’Ing. Fabio Brisichella, esperto di impiantistica e certificatore energetico.
Le istruzioni ministeriali
Bene, cominciamo partendo dalle già citate “istruzioni ministeriali” che hanno sollevato tutta la questione. Sono il primo documento che ho cercato. Ho riguardato decreti, leggi, gazzettini, ma nulla. Poi mi è venuto un dubbio: e se non si trattasse di carte governative, ma di altro? E, rileggendo la circolare 11/E del 2014, ho capito che si trattava delle istruzioni alla compilazione del modello 730/2015. Differenza non da poco, dato che un manuale di istruzioni fiscali ha un peso decisamente minore di un atto ministeriale. In ogni caso sono andato a leggere la sezione III C della guida, dove si forniscono ai contribuenti spiegazioni sul bonus mobili ed elettrodomestici, ed in effetti vi ho trovato la famigerata affermazione: «Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici».
Ho, quindi, cercato un riscontro tra questa frase e l’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/01 - lo conosco a memoria, ma non si può essere mai troppo sicuri -, che identifica come manutenzione straordinaria:
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
Sembra chiaro che esso non parli di risparmio energetico e di sostituzione di parti di impianto, né contenga termini che possano far pensare a questi interventi. Allora mi sono domandato cosa in questo comma abbia fatto pensare all’Agenzia delle Entrate una cosa del genere.
Innovazione = manutenzione straordinaria (uhhm.. mi sa di no)
Ho passato in rassegna la circolare 57/E del 1998 e, a quel punto, ho capito che l’Agenzia ha dato alle parole “rinnovare” (questa, tra l’altro, riferita agli edifici e non agli impianti) ed “integrare” il significato di “innovazione”. Infatti la circolare dice:
La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica… – omissis – La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente
Ammetto che la definizione che il D.P.R. 380/01 dà di manutenzione straordinaria sia perfettibile, ma fornirne un’interpretazione così univoca mi sembra quanto meno azzardato. Penso che qualsiasi professionista concordi con me sul fatto che non tutti gli interventi di manutenzione straordinaria debbano avere per forza caratteristiche innovative. Anzi, la maggior parte delle volte si tratta di modifiche o ripristini che non apportano rinnovamenti radicali ad edifici ed impianti. Qualche esempio? Il rifacimento di un vespaio, lo spostamento di un tramezzo, la sostituzione della pavimentazione esterna usando materiali diversi, sono tutte opere che mantengono inalterate funzionalità già presenti nell’edificio.
In realtà non esiste una norma di legge che definisca un concetto di “innovazione” applicabile ad ogni ambito. Solo l’art. 1120 del Codice Civile (riferito, però, esclusivamente ai condomini) tocca questo tema, elencando alcuni interventi che potrebbero essere considerati innovativi, ma senza scendere nello specifico tecnico di ognuno. Ci viene in aiuto, invece, la giurisprudenza: la sentenza Cass. civ., 4 luglio 2012, n. 11177 stabilisce che per considerare un’opera “innovativa” «deve aversi riguardo anche alla effettiva rilevanza ed apprezzabilità della modificazione che essa produce». E la sentenza Cass. civ., 26 maggio 2006, n. 12654 fa ancora meglio, affermando che «non tutte le modificazioni» sono innovazioni, ma solo quelle che determinando «l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della destinazione originaria – omissis - presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti». Si tratta dunque di interventi che non vanno confusi con quelli di natura conservativa, ordinaria o straordinaria perché, producendo una totale modificazione della funzionalità dell’edificio o dell’impianto, ne superano i limiti.
Di conseguenza, applicando tali principi all’intervento di sostituzione della caldaia, non potremmo certo identificarlo come innovativo: l’impianto di riscaldamento continuerebbe a mantenere la stessa entità materiale, la stessa destinazione d’uso e fine identico a quello precedente.
Sostituzione caldaia = manutenzione straordinaria (mi sa che neppure questo…)
Pur non trattandosi di innovazione, ammettiamo che il cambio caldaia possa comunque rientrare nell’ambito della manutenzione straordinaria. Se l’Agenzia ha (diciamo così) esagerato nell’equiparare “innovazione” con “manutenzione straordinaria”, non significa che non sia valida l’equazione “sostituzione caldaia = manutenzione straordinaria”. Come facciamo ad esserne certi? Semplice, passando dalla teoria giurisprudenziale alla pratica comunale (bel gioco di parole vero?). Scherzi a parte, il modo più facile per capire l’inquadramento di qualsiasi lavoro è quello di consultare le leggi che lo regolano.
Nel caso dei generatori di calore, due sono le norme da tenere in considerazione: il Dlgs 192/05 e s.m.i. e il D.P.R. 59/09. Il primo, oltre a dare la definizione di “generatore di calore o caldaia”, spiega cosa si debba intenderne per “sostituzione”:
è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze
L’allegato H al decreto, inoltre, indica per ogni tipo caldaia il rendimento minimo di combustione che essa deve possedere per essere considerata a norma. Il risultato è che sono vendibili e montabili solo le caldaie dalle tre stelle in su. Ora, considerando che i tempi medi di vita di una caldaia superano di gran lunga i 10 anni, è ovvio che, al momento di cambiarla, si è obbligati ad installarne una che avrà di certo un’efficienza energetica superiore. Per cui quello che dice la circolare 3/e: «Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia - omissis - consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente» è scontato, perché vale in tutti i casi di sostituzione. Non si può parlare di innovazione: è lo standard di legge ed è obbligatorio.
Veniamo al D.P.R. 59/09, che è il regolamento sul rendimento energetico in edilizia. Esso introduce un aggettivo non da poco accanto alla parola “sostituzione”, ossia ”mera”, che vuol dire “semplice”. L’art. 4, comma 6 del decreto espone tutti i requisiti di prestazione energetica che i generatori di calore devono possedere e tutti gli obblighi cui bisogna sottostare quando si ricade in questa situazione. In particolare, alla lettera f) si dice:
nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica (N.d.R. quella relativa al contenimento del consumo di energia degli edifici)
Di sicuro esso rispecchia la situazione più frequente per le singole unità immobiliari, quelle interessate in maggior misura dal bonus mobili. La realtà dei fatti è che praticamente nessun Comune, salvo casi molto rari, chiede la presentazione di questa relazione, figuriamoci di una CILA o SCIA per manutenzione straordinaria.
Vogliamo andare oltre? Bene, vediamo se anche in questo caso la giurisprudenza si è espressa a riguardo. Ebbene sì, lo ha fatto il T.A.R. Calabria, sez. II di Catanzaro (riprendendo, tra l’altro, la sentenza T.A.R. Umbria, 8 giugno 2002, n. 391), con la sentenza n. 432 del 4 marzo 2015, nella quale stabilisce che:
È evidente che la sostituzione di una caldaia rientra nella manutenzione ordinaria, con la conseguenza che non occorre alcun titolo edilizio, neanche tacito
Per la cronaca le sentenze dei T.A.R, se non appellate come in questo caso, si applicano su tutto il territorio nazionale.
Sostituzione caldaia = bonus mobili (la vedo proprio dura)
A questo punto spero di aver spiegato con le dovute motivazioni perché non sono d’accordo con quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate. Mi sembra un tantino discutibile il modo che hanno usato per interpretare la legge: hanno preferito basare la propria risposta su una circolare (anch’essa interpretativa) scritta da loro oltre dieci anni fa, piuttosto che fare un po’ di ricerca su giurisprudenza e norme di legge attuali.
Come ciliegina sulla torta, il 15 marzo l’Agenzia ha aggiornato la guida "Bonus mobili ed elettrodomestici"inserendo tra le FAQ in ultima pagina proprio questa sua stravagante interpretazione.
Per concludere vorrei dare un consiglio a tutti voi: prima di intraprendere qualsiasi lavoro, se volete la certezza che esso sia detraibile, non consultate solo le guide e le circolari del Fisco, ma andate all’Ufficio Tecnico del Comune, spiegate dettagliatamente cosa avete intenzione di fare e chiedete quale eventuale documentazione serva produrre. Se vi trovate in difficoltà, affidatevi ad un professionista, tanto anche il suo onorario sarà detraibile ed eviterete un sacco di problemi tecnici e fiscali. Sono certo che quasi nessun Comune vi dirà che la sostituzione della caldaia è una manutenzione straordinaria, salvo che, in concomitanza, non apportiate delle modifiche all’impianto termico e non ne installiate una con potenza diversa dalla precedente.
Purtroppo, quando sbaglia, il contribuente paga sempre in prima persona, anche se lo ha fatto seguendo fuorvianti istruzioni ufficiali. Mentre all’Agenzia, quando e se si accorge di aver “interpretato” male, basta scrivere un’altra circolare che ritratta la precedente. Peccato che questo non basti a far tornare in regola chi si è fidato di loro…
Spero tanto che qualcuno delle Entrate legga il mio post e sarei contento se mi smentisse con argomentazioni ineccepibili. Ma, prima ancora, mi interessa avere un vostro parere: siete d’accordo con me e i colleghi? Avete qualcosa da aggiungere o da correggere? Sono ansioso di vedere i vostri commenti. E, mi raccomando, non perdetevi il prossimo post!
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